LA “AUTOGESTIONE” DELLE FERIE

L’autogestione delle ferie da parte dei dipendenti fa scattare il risarcimento del danno a favore del datore di lavoro.
Lo ha affermato la Cassazione che, con la sentenza 18166 pubblicata lo scorso 26 luglio, ha condannato alcuni lavoratori di un ristorante pizzeria che avevano deciso di chiudere l’esercizio pubblico in un periodo di punta della stagione estiva per potere usufruire delle ferie.

Nei fatti, i lavoratori avevano chiuso il ristorante pizzeria senza comunicarlo al proprietario e la chiusura aveva fatto perdere importanti ricavi all’impresa, che già versava in difficili condizioni economiche.
Di talchè l’imprenditore aveva deciso di chiudere definitivamente il locale e di licenziare per giustificato motivo oggettivo tutti i dipendenti.
A questo punto i lavoratori hanno fatto ricorso, chiedendo al tribunale il riconoscimento della subordinazione del rapporto di lavoro e il pagamento delle differenze retributive.
Il datore di lavoro, opponendosi alle richieste, ha chiesto invece il risarcimento del danno subito per l’arbitraria chiusura dell’esercizio commerciale durante il periodo feriale, ma il tribunale ha rigettato tutte le domande.
Al contrario, la Corte d’appello ha dichiarato la natura subordinata del rapporto di lavoro, ma ha ritenuto legittimo il licenziamento e ha condannato i dipendenti a pagare la somma di 12mila euro a titolo dì risarcimento dei danni subiti dalla società a seguito della forzosa chiusura aziendale.
Così, la vicenda è giunta in Cassazione ed i Giudici di legittimità, rigettando parzialmente il ricorso dei lavoratori, hanno affermato che l’esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta solo all’imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa.
Invece ha precisato la Suprema Corte, al lavoratore spetta solo la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale.
D’altronde si legge nella sentenza, se il lavoratore non gode delle ferie nel periodo stabilito e non chiede di goderne in altro periodo dell’anno non si può desumere alcuna rinuncia, che, comunque,sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (in particolare, l’articolo 36 della Costituzione e l’articolo 2109 del Codice civile).
Di conseguenza, il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Quindi, conclude la sentenza, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che i lavoratori abbiano procurato un danno all’azienda con la chiusura, decisa senza comunicarlo al proprietario, nei mesi di luglio e agosto, dato che si tratta del periodo in cui vi è un maggior afflusso di clienti. Pertanto, l’arbitraria scelta dei dipendenti dì gestire le proprie ferie ha determinato un danno, in via equitativa, pari a circa un terzo/quarto dei ricavi mensili, detratti i presumibili costi per lo stesso periodo.

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