IL LAVORO “NERO”

Con la recente sentenza del 28 giugno 2013, n. 16340, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la sanzione per il cd. “lavoro a nero” nei confronti di un imprenditore edile che, dopo aver impiegato occasionalmente e in modo non continuativo un lavoratore e nonostante questi fosse regolarmente iscritto all’albo delle imprese artigiane.

Gli ermellini con la sopra citata sentenza hanno difatti rimarcato il concetto secondo cui la presunzione di lavoro subordinato si basi sul fatto che il lavoratore sia soggetto al potere direttivo dell’imprenditore e, conseguentemente, non possa svolgere attività autonoma.
Nel caso di specie a seguito di una ispezione presso un cantiere, l’Agenzia delle Entrate riscontrava la posizione lavorativa irregolare di un operaio e provvedeva a sanzionare amministrativamente il direttore dei lavori.
Lo stesso proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale accoglieva il ricorso sul presupposto che la prestazione di lavoro oggetto di contestazione, in quanto trattavasi di attività occasionale e non continuativa, senza elementi di lavoro subordinato essendo di carattere occasionale, non avrebbe di conseguenza potuto avere i caratteri della subordinazione. Conseguentemente, il soggetto non avrebbe potuto essere un dipendente “in nero”. Dello stesso orientamento anche la Commissione Tributaria Regionale che rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando la statuizione di primo grado poiché “non vi erano sicuri elementi per ritenerlo lavoratore dipendente in nero”.
Sennonchè avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione.
Ebbene, la Corte di Cassazione riteneva che la C.T.R. non avesse spiegato in alcun modo né perché il rapporto di lavoro in questione fosse stato ritenuto occasionale e non continuativo “né perché un rapporto di lavoro, sia pur occasionale e non continuativo, non potesse avere natura di rapporto di lavoro dipendente, e cioè di rapporto di lavoro caratterizzato dall’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro”.
Affermando, altresì, che “nessuna rilevanza decisiva possono di per sé avere, invece, al riguardo, in senso contrario, l’iscrizione del B. nell’albo delle imprese artigiane e la breve durata del rapporto”.

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