IL NUOVO INCENTIVO PER IL DATORE CHE ASSUME UN BENEFICIARIO ASPI

Il D.L. n. 76 del 28 giugno 2013, modificativo della L. 92/12, introduce una nuova misura incentivante in favore delle assunzioni di lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi)

a condizione che si tratti di un contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Infatti il decreto in argomento prevede la concessione, in favore del datore di lavoro che effettua l’assunzione, di un contributo mensile pari al 50% dell’indennità Aspi residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto privo di occupazione.
Pertanto la durata del contributo andrà determinata di volta in volta con riferimento alla decorrenza iniziale dell’indennità stessa, detraendo al riguardo i periodi in cui il lavoratore ne ha già usufruito all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro.
Il nuovo incentivo presuppone il rispetto di alcune condizioni mutuate della legge 223/91 (art. 8, comma 4) consistenti nella: a) assunzione a tempo pieno e indeterminato; b) che l’assunzione non sia condizionata da un obbligo legale o contrattuale; c) che i lavoratori non siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di una impresa dello stesso o differente settore di attività che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero che fosse, con quest’ultima, in rapporto di collegamento o controllo; si precisa che l’assenza delle predette cause ostative deve essere dichiarata dal datore di lavoro; d) il rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge 92/2012.
Il contributo è corrisposto per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore e, dunque, se il medesimo risulta retribuito tutto il mese, l’incentivo spetterà per intero; al contrario, in presenza di giornate non retribuite, l’importo mensile andrà riparametrato al lavoro effettivamente prestato.
E’ previsto che l’agevolazione venga negata per l’intero periodo in cui eventualmente si verifica un inadempimento e/o un ritardo nell’invio della comunicazione di assunzione agevolata o nella variazione del rapporto di lavoro (Unilav).
Gli incentivi verranno negati anche a chi, procedendo a una nuova assunzione, non rispetti il diritto di precedenza previsto dalla legge a favore di un lavoratore che ha già lavorato in azienda.

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