Comuni ed enti attenti: chi occulta gli autovelox agli ignari automobilisti è passibile di imputazione per truffa

La Cassazione con sentenza della seconda sezione penale numero 22158 del 23 maggio 2013 stabilisce che “può essere perseguita per truffa la società che fornisce ed esegue il posizionamento dell’autovelox in autovetture in modo tale da essere occultati agli ignari automobilisti”.

I Giudici della Suprema Corte, hanno ritenuto il ricorrente sanzionabile per il reato di truffa consistente nella rilevazione della velocità attraverso gli strumenti che, nonostante fossero “regolari”, erano posizionati in modo tale da essere occultati agli ignari automobilisti (in autovetture e pc, all’interno di esse): ne consegue che tali “res” non rivestono funzione strumentale alla commissione del reato, poiché non funzionali e non relazionabili indissolubilmente allo stesso.

Secondo la Suprema Corte, in tal senso, «un bene avente natura lecita (in quanto regolarmente tarato e conforme ai paradigmi normativi) non può seguire la sorte processuale dei presunti autori che di quel bene hanno fatto un uso illecito. Sussiste, innanzitutto, un rapporto di strumentalità tra i beni sequestrati e il reato di truffa per cui si procede, considerato che gli autovelox costituiscono lo strumento delle attività illecite accertate ed enunciate nella prospettazione accusatoria (truffa consistente nella rilevazione di velocità attraverso autovelox posizionati in modo da essere occultati agli ignari automobilisti), a nulla valendo che la “res” impiegata per commettere la truffa abbia natura lecita, allorché assolva, nell’ordito truffaldino, una valenza causale ai fini della realizzazione del reato. Di conseguenza, gli autovelox si prestano, proprio in ragione di tale nesso di interdipendenza con il reato, a essere assoggettati a vincolo reale sia quale corpo dei reato (“le cose mediante le quali il reato è stato commesso”) sia quale cosa pertinente al reato la cui libera disponibilità può agevolare la commissione di altri reati della stessa specie di quello per cui si procede».

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