IL TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE REINTEGRATO NEL POSTO DI LAVORO

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11927 del 2013 ha affermato che il lavoratore reintegrato dal giudice non può essere trasferito in una sede diversa da quella in cui lavorava al momento della fine del rapporto a meno che il datore di lavoro non dimostri l’esistenza di esigenze di carattere tecnico produttivo od organizzativo, che rendono necessario il mutamento del luogo di lavoro

Più specificatamente la pronunzia della Cassazione era relativa ad un lavoratore riammesso in servizio a causa della nullità del termine apposto al contratto di lavoro ed, al fine di dare esecuzione alla sentenza di riammissione in servizio, il datore di lavoro aveva invitato il dipendente a presentarsi in una sede diversa da quella in cui questi aveva svolto la precedente attività lavorativa.
Sennonché il lavoratore non si presentava nella nuova sede e l’azienda lo licenziava per assenza ingiustificata.
La Cassazione ha quindi ritenuto arbitrario il comportamento aziendale muovendo dall’assunto che l’obbligo di eseguire le sentenze del giudice non può ritenersi rispettato laddove il lavoratore venga destinato a mansioni differenti da quelle svolte in precedenza o presso una sede lavorativa diversa dalla originaria.{ads1}Invero, chiarisce sempre la Suprema Corte, a seguito della sentenza che accerta la nullità del termine apposto al contratto di lavoro il rapporto deve intendersi come mai cessato e, quindi, deve esserci continuità lavorativa piena.
La Corte evidenzia peraltro che il summenzionato principio non ha portata assoluta in quanto se il datore di lavoro dimostra che sussistono valide e reali esigenze tecniche, organizzative o produttive, il cambio di sede è legittimo, come lo sarebbe per ogni altro lavoratore.
Al contrario, nella fattispecie esaminata dalla Cassazione, la Società, durante i precedenti giudizi di merito, non era stata in grado di chiarire le ragioni poste alla base del cambio di sede di lavoro, e, quindi, il provvedimento è stato considerato quale trasferimento illegittimo e, conseguentemente, la Corte ha ritenuto dovesse essere annullato anche il licenziamento intimato nei confronti del dipendente per assenza ingiustificata in quanto il rifiuto di adempiere un ordine illegittimo deve essere equiparato ad un’eccezione di inadempimento.
La Cassazione ha, infine, ribadito che gli atti illegittimi del datore di lavoro possono essere lecitamente disattesi dal dipendente, senza valide conseguenze sul piano disciplinare.

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