Niente multa per chi circola entro i quindici giorni successivi dal termine di scadenza del contratto assicurativo
Con circolare emessa dal Ministero dell’Interno che interpreta l’articolo 22 del decreto legge 179/12, che, come è noto, ha modificato il decreto legislativo 209/09 (codice delle assicurazioni private) introducendo l’articolo 170-bis sull’esclusione del tacito rinnovo delle polizze assicurative, nessun verbale per il conducente che circola con il certificato e assicurazione scaduti entro i quindici giorni successivi alla scadenza della polizza R.C. auto.