INSUBORDINAZIONE E LICENZIAMENTO
L’insubordinazione non è di per sé idonea a giustificare un licenziamento per giusta causa.
Lo ha stabilito il Tribunale del lavoro di Bologna emettendo una ordinanza in tema di licenziamento disciplinare irrogato dopo la legge Fornero
Al riguardo occorre premettere che il nuovo articolo 18 dello Statuto dei lavoratori – che riduce lo spazio d’applicazione della reintegra nel posto di lavoro, introducendo quale regola generale quella del pagamento di un’indennità risarcitoria – non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della riforma Fornero (Legge n. 92/2012, in vigore dal 18 luglio 2012), anche se la controversia giudiziale e stata promossa dopo tale data.
Nello specifico il lavoratore aveva ricevuto, da un proprio superiore gerarchico, una comunicazione di posta elettronica del seguente tenore: «Per favore controlla questi disegni, hanno modificato di novo i disegni (alcune cose). Tolleranze sono state modificate. Per favore fare misurare sulla base di questi ultimi disegni allegati. Buttare via i disegni che avevamo chiesto ieri».
Dopo qualche giorno il lavoratore rispondeva inviando al suddetto superiore gerarchico una comunicazione di posta elettronica del seguente contenuto: «Confido per martedì 24 luglio 2012 di avere i rilievi con le tempistiche di modifica dei programmi».
Nello stesso giorno, il superiore rispondeva con messaggio di posta elettronica nel quale si leggeva: «Non devi confidare. Devi avere pianificato l’attività, quindi se hai dato come data il 24- 07, deve essere quella la data di consegna dei dati. Altrimenti indichi una data diversa, che non è confidente ma certa, per favore».
Infine, e qui sopraggiunge la frase oggetto del procedimento disciplinare sfociato nel provvedimento di licenziamento poi impugnato, il lavoratore rispondeva, nella stessa data, con una mail nella quale affermava: «Parlare di pianificazione nel Gruppo Atti è come parlare di psicologia con un maiale, nessuno ha il minimo sentore di cosa voglia dire pianificare una minima attività in questa azienda. Pertanto, se Dio vorrà, per martedì 24-07-2012, avrai tutto quello che ti serve».
Il dipendente poi licenziato successivamente però scriveva una lettera con la quale, in riferimento alla mail in argomento, sostanzialmente si scusava del proprio comportamento.{ads1}Sennonché il datore di lavoro, ritenendo che la mail del dipendente avesse contenuto offensivo grave, procedeva al licenziamento ex art. 2119 c.c. per giusta causa.
Al contrario il giudice del lavoro, ritenendo insussistente il fatto posto alla base del licenziamento, non solo ne ha ordinato1’immediata reintegra, ma anche condannato la società a pagare le retribuzioni dalla data del licenziamento all’effettivo rientro in azienda.
Il punto focale della motivazione è proprio nell’inedita definizione di «fatto». Secondo il nuovo articolo 18, qualora si riscontri l’insussistenza del fatto contestato o nel caso in cui questo rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, è prevista la reintegrazione, nonché il pagamento di un’indennità risarcitoria massima di 12 mensilità. In tutte le altre ipotesi in cui manchi la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo, invece, il giudice dovrebbe limitarsi a condannare l’azienda al pagamento di un minimo di 12 ed un massimo di 24 volte dell’ultima retribuzione globale percepita. Quindi, applicando il nuovo articolo 18, il tribunale avrebbe potuto: o reintegrare il lavoratore e condannare la società a pagare una somma pari, nel suo massimo, a 12 mensilità; oppure condannare la società solo al pagamento di una somma di denaro.
Invece il Giudice da una parte, ha ritenuto che il fatto (giuridico) alla base del licenziamento non sussiste e dall’altra ha condannato l’azienda a corrispondere le retribuzioni maturate dal licenziamento al rientro. Secondo il Giudice, ciò che rileva è il fatto giuridico nella sua complessità, la sua componente oggettiva e i profili soggettivi della condotta, ossia l’intenzionalità , la colpevolezza e la relativa intensità. Ciò che stupisce di questa ordinanza, oltre alla nuova interpretazione del concetto di «insussistenza del fatto», sono le conseguenze risarcitorie oltre l’ordine di immediata reintegrazione. Se è vero, infatti, che il Giudice, accertata l’insussistenza del fatto giuridico, avrebbe potuto condannare l’azienda a reintegrare il dipendente, è indubitabile che all’ordine di reintegrazione si sarebbe dovuto aggiungere il pagamento di una indennità massima di 12 mesi. Il Tribunale invece, limitandosi a liquidare il risarcimento nella misura delle retribuzioni dovute dal recesso alla reintegra, vanifica di fatto lo spirito della legge.